STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE CATANIA
ART. 1 – GENERALITA’
È costituita l’ “ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORENSE CATANIA”, in breve “ANF CATANIA”, con sede in Catania, Via Guglielmo Oberdan, n. 116 F.
ART. 2 – APARTITICITA’
L’associazione è apartitica e svolge la sua attività in autonomia ed indipendenza da qualsiasi movimento politico, senza scopo di lucro.
ART. 3 – SCOPI
L’associazione si propone:
L’associazione inoltre si impegna affinché:
1) Siano tutelati il prestigio e gli interessi morali ed economici degli avvocati nonché dei giovani che intendono avviarsi alla professione;
2) Si realizzi un modello giurisdizionale tendenzialmente unico che, tenendo distinte ed autonome le funzioni dell’avvocatura e della magistratura, contribuisca a perseguire la legalità;
3) Siano salvaguardati i principi di terzietà, indipendenza ed autonomia del giudice nella responsabilità di tutti i soggetti del processo;
4) Sia concretamente riconosciuto il rango costituzionale dell’esercizio della difesa e sia costituita l’avvocatura come organo autonomo ed indipendente, partecipe a pieno titolo dello studio e della formazione delle norme che riguardano la giustizia nonché della gestione dell’amministrazione giudiziaria.
ART. 4 – PATRIMONIO DELLA ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni che le potranno pervenire.
Le spese per il funzionamento sono coperte dalle seguenti entrate che pure costituiscono patrimonio dell’Associazione:
III. Entrate derivanti da eventuali lasciti, donazioni, nonché da ogni altro provento realizzato o entrata comunque denominata;
ART. 5 – ADESIONE ASSOCIATO
Possono essere iscritti all’associazione gli Avvocati, e Praticanti avvocati iscritti negli appositi albi o registri. La relativa domanda va presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che delibera, insindacabilmente, sulla sua accettazione.
ART. 5 bis – AFFILIAZIONI
Possono chiedere di affiliarsi quelle associazioni forensi costituite da avvocati e/o praticanti avvocati che condividono gli obiettivi e le iniziative dell’associazione. Sulla domanda di affiliazione delibera il Consiglio Direttivo, con decisione inappellabile.
Le Associazioni affiliate partecipano ai lavori della Assemblea senza diritto al voto e sono comunque escluse dall’elettorato passivo.
Il Consiglio Direttivo determina il contributo dovuto dalle Associazioni affiliate.
ART. 6 – ISCRITTI
Gli iscritti all’associazione sono tenuti:
– All’osservanza delle norme statutarie e delle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
– A contribuire alla realizzazione degli scopi sociali;
– Ad osservare i principi dell’etica professionale e civica;
– Al pagamento delle quote associative all’associazione nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Il socio potrà essere espulso per violazione dei suoi obblighi.
Hanno diritto al voto e possono essere eletti come componenti gli organi sociali, solo Soci che siano in regola con il pagamento delle quote ordinarie annuali.
La qualità di socio non è in alcun modo trasmissibile e si perde, in aggiunta a quanto innanzi, per morte o dimissioni, per sospensione/cancellazione/radiazione dall’Albo o Registro di appartenenza.
Le quote associative non sono in ogni caso ripetibili.
Resta precisato che l’iscrizione all’associazione determina la piena accettazione di tutte le norme statutarie.
ART. 7 – ORGANI
Gli organi dell’associazione sono:
ART. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea è l’Organo sovrano dell’associazione; essa è costituita da tutti gli iscritti ed è convocata in via ordinaria, almeno una volta l’anno entro il mese di aprile, dal Consiglio Direttivo mediante posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima, salvo i casi di urgenza, con l’indicazione dell’ordine del giorno nonché la data e l’ora della riunione tanto in prima che in seconda convocazione.
L’Assemblea può essere convocata in via straordinaria ogniqualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando un decimo degli iscritti ne faccia richiesta al Consiglio Direttivo formulando l’ordine del giorno.
Nei casi di convocazione di urgenza l’ordine del giorno non può contenere proposte di modifiche statutarie.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Svolge le funzioni di redazione e sottoscrizione dei verbali il Segretario o in sua assenza, un componente del Consiglio Direttivo o un iscritto nominato dal Presidente.
ART. 9 – FUNZIONI DELL’ASSEMBLEA
Spetta all’ Assemblea:
ART. 10 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli iscritti; in seconda convocazione, che deve avvenire almeno un’ora dopo, qualunque sia il numero degli iscritti intervenuti. Ciascuno iscritto non può avere più di una delega.
ART. 11 – DELIBERAZIONI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea, tranne che per le ipotesi di cui ai punti 4 e 5 del precedente articolo 9, delibera a maggioranza dei votanti.
Le votazioni di regola sono effettuate in modo palese salvo che, per motivi di opportunità, l’assemblea decida la votazione a scrutinio segreto.
Le votazioni per l’elezioni dei componenti degli organi sociali sono effettuate con schede segrete tranne in caso di acclamazione.
ART. 12 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’associazione. Esso è composto da un minimo di tre sino ad un massimo di cinque componenti.
I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre esercizi sociali e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Ogni esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
ART. 13 -FUNZIONI DEL CONSIGLIO
Spetta al Consiglio:
– Attuare le deliberazioni della assemblea;
– Perseguire gli scopi dell’associazione;
– Amministrare il patrimonio sociale predisponendo annualmente il bilancio consuntivo e quello preventivo da· sottoporre all’esame e all’approvazione della assemblea; determinare la quota associativa;
– Nominare il responsabile del sito internet o della rivista telematica; ·
– Convocare l’assemblea degli iscritti;
– Pronunciarsi sulle domande di ammissione e di recesso;
– Deliberare l’espulsione dei soci;
– Affidare specifici incarichi ai suoi componenti;
– Istituire Commissioni di lavoro per l’approfondimento e lo studio di problematiche e temi riguardanti la categoria nonché Comitati per l’organizzazione di manifestazioni, di dibattiti, di convegni, della Biennale del Diritto delle Arti e del Teatro, etc.;
– Adottare regolamenti interni per l’attuazione dello Statuto.
ART. 14 – RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione, anche telefonica del Presidente o del Vice Presidente o su iniziativa di almeno di tre dei suoi membri.
La convocazione deve essere fatta con un preavviso di almeno 24 ore salvo i casi di urgenza.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti; delibera a maggioranza dei presenti.
E’ facoltà del Presidente o del Vice Presidente invitare terze persone per discutere su problematiche specifiche a seconda degli argomenti da trattare.
ART. 15- IL PRESIDENTE
Il Presidente rappresenta l’associazione ad ogni effetto di legge, ne è il responsabile politico ed organizzativo, ne promuove l’attività, da esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di Consigliere dell’Ordine.
In caso di assenza, di impedimento o di omissione, accertata dal Consiglio, è sostituito dal Vice Presidente.
Il Presidente ha poteri di firma per tutti gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione tale potere è esercitato congiuntamente al segretario o al Tesoriere.
Art.16 – IL SEGRETARIO
Il segretario è responsabile della tenuta dei registri e dei verbali dell’associazione. Controfirma unitamente al Presidente tutti i verbali. Coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni.
ART. 17 -IL TESORIERE
Il Tesoriere gestisce la contabilità e custodisce la cassa.
ART. 18- ELEZIONE DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Assemblea per l’elezione dei membri cessati del Consiglio Direttivo viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno dieci giorni prima della scadenza di quelli in carica.
E’ data facoltà a ciascun socio eleggibile di presentare la propria candidatura per iscritto entro due giorni dalla adunanza prevista per l’elezione dei membri del Consiglio Direttivo.
Il voto, segreto, si esprime per mezzo di schede che possono indicare fino a cinque candidati.
Le schede con un numero di voti superiore a tale limite saranno annullate, mentre quelle con numero inferiore saranno valide.
Decorse tre ore dall’inizio delle operazioni di voto, il Presidente del seggio, dopo aver ammesso a votare gli elettori che in quel momento si trovino nel seggio, dichiara chiusa la votazione; quindi, procede, pubblicamente, alle operazioni di scrutinio.
Completato lo scrutinio, il Presidente ne dichiara il risultato e proclama eletti, fino a concorrenza di cinque membri (considerato in questo numero anche i membri non cessati), coloro che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto il socio più anziano di età.
Ultimate le elezioni il Consiglio Direttivo si riunisce tempestivamente su iniziativa di uno qualsiasi dei suoi membri per la nomina, al suo interno, alle cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere.
La carica di Vice Presidente è compatibile con quella di Segretario o Tesoriere.